Monthly Archives: Gennaio 2016

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Campagna Etiledil: prevenire il rischio infortuni in cantiere si può, sì anche alla riduzione del premio Inail

La campagna di sensibilizzazione Etiledil proposta alle imprese edili da Asle in collaborazione con Asl Milano consente di ottenere la riduzione del premio Inail 2016, previa compilazione del modello Inail OT 24, la cui domanda va presentata entro il 29 febbraio 2016.
Con la divulgazione dell’opuscolo Etiledil , infatti, si possono conoscere le informazioni essenziali sul comportamento da adottare nei confronti dell’assunzione di bevande alcoliche al fine di prevenire i rischi. L’informazione sui rischi ai lavoratori per la tutela della loro salute e sicurezza è un compito affidato dalla legge a Rlst e Rls. Per questo motivo Asle propone un’efficace campagna di sensibilizzazione sui rischi derivanti dall’ assunzione di bevande alcoliche da parte dei lavoratori. Per saperne di più vai a https://www.asle-rlst.com/top-menu/pubblicazioni/etiledil-alcool-sicurezza/ . I contenuti dell’opuscolo Etiledil sono validati scientificamente dall’autorità sanitaria. In questo modo, attraverso la promozione di un’informazione corretta e qualificata Asle fa prevenzione dei rischi per i lavoratori sui cantieri. E’ noto che nel settore edile l’assunzione di bevande alcoliche, oltre a essere causa di importanti e invalidanti malattie, è ritenuta una delle cause di infortunio.
Il Progetto Etiledil nei cantieri è iniziato a novembre 2014. Sino ad oggi sono 62 le imprese coinvolte. Sono stati raggiunti 798 lavoratori a cui sono stati distribuiti l’opuscolo Etiledil accompagnato dallo strumento del regolo cartonato, per misurare il tasso di alcolemia nel sangue. L’iniziativa è stata condotta dagli Rlst di Asle che hanno gestito l’informativa in un’apposita riunione di cantiere. I lavoratori coinvolti hanno compilato due questionari ciascuno, uno prima della lezione e uno in conclusione, le cui risposte saranno sottoposte alla valutazione dell’autorità sanitaria Asl Milano. Chi fosse interessato ad attivare presso la sua impresa il progetto Etiledil può farlo, telefonando al n. 02.48712452 per fissare un appuntamento.
Tutto quello che c’è da sapere per la corretta compilazione della domanda OT 24 al fine di ottenere la riduzione del premio è qui. Scarica i files

Modello OT-2016_guida-alla-compilazione

Modello OT-24-2016_domanda

Rischi da lavori edili in spazio pubblico: interferenze e viabilità

La mancata gestione delle interferenze dei cantieri nel contesto urbano e viabilistico è fonte di incidenti e infortuni. La causa di tutto ciò sono le inadempienze che stanno all’origine del fenomeno. Ci preme qui richiamare, in ogni caso, gli aspetti principali da valutare in sede di elaborazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (Psc) e di un Piano operativo di sicurezza (POS), soprattutto in considerazione del fatto che per lavori di recupero del costruito e di manutenzione straordinaria, le aree di cantiere risultano molto ridotte e spesso con elevate difficoltà nella gestione degli approvvigionamenti di materiali. Ne deriva un alto grado di interferenza con la viabilità stradale e gli spazi adiacenti, in un contesto in cui si evidenziano gravi carenze nelle procedure di carico e scarico e nella cartellonistica segnaletica. La strada, infatti, spesso è anche l’area di cantiere. Il ricorso a macchine operatrici, muletti, autobetoniere, carrelli elevatori, che nella movimentazione dei carichi sostituiscono le gru, pone seri problemi nella gestione delle interferenze e nella prevenzione dei rischi infortuni. Tre i casi su cui occorre puntare l’attenzione: la movimentazione dei carichi con macchine e attrezzature; gli spazi di manovra e la necessità delle segnalazioni; i fabbricati adiacenti, cortili, condomini e pedoni.

Movimentazione dei carichi con macchine e attrezzature

Quando la breve durata degli interventi edilizi o l’indisponibilità dell’area per l’alloggiamento di una gru o per deposito materiali non ci permettono di considerare adeguato il ricorso a tradizionali macchine operatrici di movimentazione dei carichi, è utile valutare attentamente le opportune alternative. Le attrezzature più utilizzate sono in gran parte costituite da auto scale, argani e paranchi, elettrici o manuali, e macchine come il carrello elevatore. Su argani e paranchi si veda l’Elmetto giallo n. 7 http://www.lelmettogiallo.it/riviste/numero-07/arganello-ecco-come-usarlo-in-sicurezza/, mentre qui preme evidenziare le possibili interferenze con le proprietà sottostanti al livello di installazione di queste attrezzature.

Dovuta è la comunicazione all’amministratore condominiale della tipologia di lavori che si andranno ad eseguire, è inoltre indispensabile informare direttamente i condomini interessati dallo spazio di carico e scarico dei materiali e stabilire degli orari per effettuare le operazioni. Infine occorre sorvegliare scrupolosamente la movimentazione dei carichi necessariamente a ridosso di finestre e balconi. Allo scopo è bene prevedere la presenza di un operaio a terra, in area transennata e segnalata, addetto a ricevere o a imbracare il carico. Indispensabile anche un addetto alla manovra dell’argano nella zona di lavoro.

Gli spazi di manovra e la necessità delle segnalazioni

L’utilizzo su suolo pubblico del carrello elevatore o di macchine operatrici come autobetoniere e autopompe impone di considerare obbligatoriamente l’occupazione temporanea di una strada o la sua momentanea chiusura. Non esistono operazioni, anche temporaneamente brevi, che possono esser svolte in deroga. In relazione a ciò seguono tutte le disposizioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana che garantiscono la tutela della viabilità veicolare e ciclopedonale.

In altre parole in questi casi per prevenire i rischi occorre eseguire alcune operazioni:

verificare gli spazi di manovra, i passi carrai e pedonali e la presenza di plessi scolastici o pubblici nelle vicinanze
valutare i livelli di rumorosità e degli scarichi inquinanti delle macchine operatrici in riferimento al luogo e all’esiguità degli spazi
attrezzare l’area con processi di abbattimento delle polveri
pulire sempre gli spazi utilizzati
utilizzare in modo adeguato e scrupoloso la cartellonistica segnaletica per indicare la presenza dei lavori in esecuzione e le situazioni di pericolo
attivare i dispositivi per l’illuminazione notturna, ed eventuali semafori
ricorrere, nelle vie a careggiata ridotta, ai movieri e a un coordinamento tra gli autisti dei mezzi pesanti e il preposto di cantiere
Fabbricati adiacenti, cortili, condomini e pedoni

Non di rado capita di constatare interferenze critiche tra un cantiere e gli edifici adiacenti, i condomini che attraversano aree cortilizie non protette o i pedoni che sui marciapiedi si vedono investiti di polveri e calcinacci. Per prevenire qualsiasi rischio occorre impedire ogni accesso ai luoghi di lavoro predisponendo appositi percorsi protetti e separati dalle lavorazioni. Gli eventuali teli dei ponteggi, su strada o sugli androni di accesso, devono essere opportunamente risvoltati al primo livello, in quanto le tavole da ponteggio e i ripiani metallici non sono a tenuta. La segnaletica deve inequivocabilmente essere chiara, ripetuta in prossimità delle zone di lavoro, per impedire l’accesso ai non addetti. La movimentazione dei carichi con la gru non deve essere assolutamente eseguita transitando i carichi su altre proprietà, né sopra le coperture dei tetti, soprattutto se esse sono abitate in sottotetto. Occorre prevedere ed utilizzare le adeguate protezioni sulle linee di transito dei materiali. Qualora l’accesso di terzi all’area di cantiere sia previsto, esso va regolamentato e va attuata una preventiva informazione sulle attività in corso.

Vaucher lavoro in edilizia, meglio di no. Se si fa, ecco come e tutti i limiti da rispettare: pena, la maxisanzione

D. Lgs n.81 del 15 giugno 2015 introduce importanti novità riguardo l’utilizzo dei vaucher lavoro estendendoli a tutte le categorie garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. In particolare, per lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori ai 7.000 euro (lordo e 9.333) in un anno. Rimane immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente, imprenditore o professionista. E’ confermata la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro all’anno.
Si specifica, però, che in edilizia nonostante l’estensione del buono lavoro a tutte le categorie, il vaucher non si può utilizzare per i rapporti di lavoro regolari tra imprenditori (appaltatori e/o sub appaltatori) e operai.
C’è però un’eccezione. Infatti, anche in edilizia il vaucher lavoro è ammesso solo ed esclusivamente se il rapporto di lavoro si verifica tra il committente, nella sua veste di committente imprenditore e non di appaltatore o sub appaltatore dell’opera in costruzione, e il prestatore di lavoro. Anche in questo caso è necessario rispettare due criteri fondamentali: quello del rapporto diretto, da committente a un prestatore, e quello del limite economico stabilito dalla legge per il lavoro accessorio. Ad esempio, se un committente imprenditore deve eseguire dei lavori di manutenzione presso il magazzino della sua azienda, può servirsi di un prestatore d’opera a lavoro accessorio e retribuirlo regolarmente con i vaucher, a patto che nell’arco dell’anno civile il rapporto occasionale per la retribuzione del prestatore non superi l’entità economica di 2.000 euro.
In tutti gli altri casi ci si espone al rischio sanzionatorio. Dunque, stante i limiti imposti dalla legge utilizzare i vaucher lavoro in edilizia risulta difficile o quanto meno di rara attuazione.
Inoltre, con le novità introdotte dal D. Lgs n.81 del 15 giugno 2015 si specifica che il committente titolare di partita iva, imprenditore o professionista, è obbligato ad acquistare i vaucher lavoro che intende utilizzare attraverso procedure predefinite (o in via telematica sul sito Inps, o dal tabaccaio, o in banca), che rendono assolutamente tracciabile l’acquisto del buono lavoro. Il committente, poi, prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio deve effettuare la dichiarazione di inizio della prestazione che intende compensare con i buoni lavoro. Occorre dichiarare preventivamente all’Inps/Inail l’attivazione dei vaucher. La dichiarazione dovrà contenere l’anagrafica di ogni prestatore e il relativo codice fiscale, la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa, e il luogo di svolgimento della prestazione. La mancata comunicazione all’Inps/Inail prevede l’applicazione della maxisanzione, da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore irregolare, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 183/2010 come indicato nella circolare Inps n. 157 del 7/12/2010.

Il contributo di conoscenza ed esperienza del Rlst

I Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (Rls – Rlst) possono dare un contributo alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) anche relativamente ai rischi specifici igienistico-sanitari per i quali il Medico Competente elabora il Programma di Sorveglianza Sanitaria. Dall’attività di verifica e vigilanza delle Asl territoriali si segnala scarsa coerenza tra Dvr e Programma di Sorveglianza Sanitaria, in particolare ove, a fronte di rischi rilevati, nulla risulti nella programmazione della Sorveglianza Sanitaria e viceversa. La legge prevede che il datore di lavoro prima di nominare il medico competente per la stesura del protocollo di sorveglianza sanitaria consulti il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. In questo senso il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori gioca un ruolo importante nel rapporto con il medico. Egli, infatti, può contribuire alla corretta individuazione dei rischi da inserire nel Documento di valutazione dei rischi ed è proprio sui rischi segnalati nel Dvr che si sviluppa, poi, l’impostazione pratica della sorveglianza sanitaria.
Il Rlst nell’ambito della programmazione di sorveglianza sanitaria predisposto dall’azienda con il medico competente, tra le altre cose può specificatamente:
– prendere visione del Programma di Sorveglianza Sanitaria;
– valutare la completezza delle informazioni ivi contenute in relazione ai rischi considerati;
– verificare la congruenza del Dvr rispetto al Programma di Sorveglianza Sanitaria
– dare comunicazione al datore di lavoro delle eventuali carenze di valutazione e di programmazione.
La riunione periodica è la sede naturale di una verifica delle azioni di miglioramento relative alla pianificazione aziendale in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Il Dvr e la Sorveglianza Sanitaria sono i documenti analitici e programmatici indispensabili su cui Rls-Rlst sono in grado di dare un contributo di conoscenza ed esperienza.

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