Tre nuovi obblighi per le aziende a partre dal 16 maggio 2009: data certa, valutazione dei rischi stress-lavoro correlati e divieto delle visite mediche preassuntive.
Tre nuovi obblighi per le aziende a partre dal 16 maggio 2009: data certa, valutazione dei rischi stress-lavoro correlati e divieto delle visite mediche preassuntive.
Tre nuovi obblighi per le aziende a partre dal 16 maggio 2009: data certa, valutazione dei rischi stress-lavoro correlati e divieto delle visite mediche preassuntive.
Sono questi gli obblighi entrati in vigore venerdì 16 maggio 2009 allo scadere dell’ultima proroga decisa dal Governo con il decreto Legge n. 207 (decreto Milleproproghe) del dicembre 2008. Essi sono contenuti nel testo del D.lgs 81/08. L’obbligo di a data certa si riferisce al documento di valutazione dei rischi DVR, previsto all’art. 28, comma 2. L’obbligo di valutazione dei rischi stress lavoro-correlati è previsto dall’art. 28 , comma 1 e impone al datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver verificato i rischi correlati allo stress secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. L’obbligo di divieto delle visite mediche “preassuntive”, è previsto dall’art. 41, comma 3, lettera a).
L’obbligo di comunicazione all’Inail del nominatovo del RLS è stato rinviato al 16 agosto 2009 con nota del 15 maggio 2009 del Ministero del Lavoro.
Si ricorda che il nominativo del RLS all’Inail va comunicato solo dove l’Rls sia stato eletto e nominato nelle forme previste dall’art. 47 del D.Lgs 81/08. La nomina deve essere comunicata al datore di lavoro da chi ha competenza sindacale ed è legittimato a comunicarlo.